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Cos'è il Registro imprese
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico, tenuto secondo tecniche informatiche, che si basa sulla tipicità degli atti: in esso cioè vanno iscritti solo i soggetti, gli atti o fatti per i quali la legge pone l'obbligo di iscrizione (art. 2188 c.c.). Compito fondamentale è quello di garantire un sistema organico di pubblicità legale delle imprese tale da render noto a tutti l’esistenza ed i maggiori eventi della vita delle imprese.

L’Ufficio Registro delle Imprese è istituito in ogni Camera di Commercio (art. 8 della Legge 580/93). Ha una competenza provinciale ed è sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia. Inoltre, è retto da un Conservatore, (il Segretario Generale o un dirigente camerale) che ne assicura la corretta tenuta in base alle disposizioni in materia e alle decisioni del Giudice del Registro.


Chi è tenuto ad iscriversi
Sono tenuti ad iscriversi tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi;
-
intermediazione nella circolazione dei beni;
-
attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
-
attività bancaria ed assicurativa;
-
attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
-
attività agricola (per questa attività l'iscrizione è facoltativa al di sotto di un determinato volume d’affari).


Le imprese del settore pesca operanti nella provincia di Campobasso possono presentare la domanda di iscrizione al Registro Imprese direttamente alla Capitaneria di Porto di Termoli, grazie alla sottoscrizione della convenzione tra le due Amministrazioni.


Formalmente il Registro delle Imprese è unico, ma si articola in diverse sezioni: ordinaria e speciale.

Si iscrivono nella Sezione Ordinaria:
-
gli imprenditori che esercitano un'attività industriale finalizzata alla produzione di beni e servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o altre attività ausiliarie a quelle descritte (l'elenco non è esaustivo);
- i consorzi con attività esterna, cioè quelli che hanno istituito un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico -GEIE (di cui al D. Lgs. n.240 del 1991);
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un attività commerciale (di cui all'art. 2201 del Codice Civile);
- le Aziende speciali degli enti locali;
- le società estere aventi sedi secondarie in Italia;
- le società commerciali e le società cooperative.
Le iscrizioni nella Sezione ordinaria hanno valore di pubblicità dichiarativa o costitutiva: tutto quanto è iscritto può essere opposto ai terzi dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti.

Si iscrivono nella Sezione Speciale:
- gli imprenditori agricoli, cioè coloro che svolgono un'attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse;
- i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- le società semplici;

Nella Sezione speciale sono annotate anche le imprese artigiane su segnalazione della competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Le iscrizioni nella Sezione speciale hanno valore di mera pubblicità notizia, ossia consentono di rendere conoscibili i
fatti ai terzi. Fanno eccezione le iscrizioni degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola per i quali l'iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia dichiarativa.



La pubblicità legale

Funzione principale del Registro delle Imprese è quella di assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività delle informazioni giuridico-economiche su tutto il territorio nazionale.

La pubblicità legale si sostanzia in diverse tipologie:

- Pubblicità costitutiva:
prevista in quei casi in cui l’iscrizione di un atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza.

- Pubblicità dichiarativa:
nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese rende l’atto o il fatto oggetto della pubblicità opponibile ai terzi, a prescindere dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza.

- Pubblicità notizia:
quando l’iscrizione nel Registro ha una funzione puramente informativa, permettendo la conoscenza di determinati fatti ma senza effetti particolari circa l’efficacia del fatto o dell’atto pubblicizzato.


Altre funzioni dell'Ufficio
- R
ilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione.
- R
ilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle Imprese (in conformità alle norme vigenti).
- B
ollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili (a norma degli articoli 2215 e seguenti del Codice Civile e di altre leggi).
- T
enuta del REA -Repertorio Economico Amministrativo.


Atti e fatti da iscrivere o depositare presso il Registro Imprese
- Atto costitutivo
-
Atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali 
- Iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo 
- Operazioni finanziarie:
         
Aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
         
Versamento del capitale sociale
         
Comunicazione di unico socio di spa e srl
         
Comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
         
Emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
         
Nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
         
Offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
         
Strumenti finanziari
         
Modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti
         
Patrimoni destinati ad un singolo affare
         
Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
         
Deposito del rendiconto finale
         
Finanziamento destinato ad uno specifico affare
         
Cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
         
Distribuzione della riserva di rivalutazione
         
Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla l. 310/93
         
Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl
         
Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl
         
Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl
- Istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
-
Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di capitali
- Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di persone
-
Patti parasociali
-
Bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
- Libro soci per le società cooperative a responsabilità limitata
-
I consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci
-
La situazione patrimoniale per i consorzi
-
Atti di trasferimento sede
-
Operazioni straordinarie
-
Trasformazione tra società
-
Fusione/scissione
-
Direzione e coordinamento di società
-
Trasferimenti d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c. come modificato dalla L.310/93
Altri atti:
-
Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
-
Iscrizione dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
-
Iscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
-
Iscrizione dell’avvenuta concentrazione di imprese
-
Denunce REA – Repertorio Economico Amministrativo Per quanto riguarda la presentazione del bilancio e dell'elenco soci, ogni anno gli uffici del Registro delle Imprese elaborano una guida che sintetizza le informazioni e le avvertenze indispensabili.

Per l’iscrizione, variazione, cancellazione e utilizzo dei servizi del Registro Imprese sono dovuti dei diritti di segreteria, stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Per informazioni

0874/4711
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


Termini per la conclusione del procedimento:
Iscrizione, Modificazione, Cancellazioni, Deposito atti (presentazione su supporto cartaceo): 10 gg
Iscrizione, Modificazione, Cancellazioni, Deposito atti (presentazione su supporto informatico): 5 gg
Iscrizione denunce REA: 15 gg
Deposito bilanci ed elenchi soci: 5 gg
Iscrizioni e cancellazioni d’ufficio e rifiuti di iscrizioni: Non previsto
Cancellazione di imprese non più operative: Non previsto
Procedimento di rilascio di copie semplici e conformi di atti e documenti estratti dal Registro Imprese e dal REA: a vista (certificati e visure), 15 gg (copie atti, documenti, elenchi)
Vidimazione di libri e scritture contabili: 20 gg
Iscrizione procedure concorsuali: iscrizione del fallimento entro 24 ore
Notifica sanzioni amministrative: 60 gg



 





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