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NOVITA' 2012
Idoneità fisica non più necessaria per avviare un'attività di autoriparazione
Scompare il requisito fisico per avviare l’attività di autoriparazione. Infatti, ora il responsabile tecnico dell’esercizio non deve più essere “fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dall’ufficiale sanitario del comune di esercizio dell’attività”.
La novità normativa è stata prevista dall'art. 39 del decreto legge sulle semplificazioni e lo sviluppo, pubblicato sulla G.U. numero 33 del 9 febbraio 2012, ed è entrato in vigore il 10 febbraio 2012.
ISCRIZIONI L´iscrizione all´Albo delle imprese artigiane è obbligatoria ed è condizione costitutiva dell’impresa artigiana, nonché condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di questo tipo di impresa.
L’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane comporta l’iscrizione del titolare e di tutti i soci che partecipano all’attività (per le s.a.s., di tutti i soci accomandatari) negli elenchi nominativi degli artigiani ai fini previdenziali mediante comunicazione d´ufficio all´INPS. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche gli eventuali familiari coadiuvanti, ovvero o i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare o il socio nell´esercizio dell´impresa artigiana.
CHI SI ISCRIVE ALL´ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Impresa individuale Devono ricorrere i seguenti requisiti: - l´impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un´attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all´esercizio dell´impresa); - l´impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; - il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc); - l´impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d´opera di personale dipendente diretto personalmente dall´imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all´art.4 della legge 443/85; - l´imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
S.n.c. e Società cooperative Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre: - la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; - almeno uno dei soci partecipanti all´attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc); - il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.
S.a.s. Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre: - ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; - almeno uno dei soci partecipanti all´attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc).
S.r.l. unipersonali Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre: - il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; - il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc).
S.r.l. pluripersonali Dal 4 aprile 2001 hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell´Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali, a condizione che si presenti domanda alla Commissione provinciale per l´artigianato; Devono ricorrere i requisiti richiesti per qualificare l´impresa come artigiana ed inoltre: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.
Consorzi / società consortili I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell´albo delle imprese artigiane (art.6 della legge quadro per l´artigianato 443/85). L´unico requisito richiesto riguarda la loro composizione: le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese associate e devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti.
MODIFICAZIONI Le modificazioni dell´impresa artigiana relative all´attività, all´indirizzo della sede e della residenza, ai coadiuvanti, alle posizioni dei soci ecc., vanno comunicate presentando una denuncia redatta su apposito modello entro 30 giorni dal verificarsi dell´evento
CANCELLAZIONI La perdita dei requisiti per l´iscrizione all´Albo o la cessazione dell´attività devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell´evento.
ALTRI CASI DI PERDITA DEI REQUISITI A parte il caso della cessazione di attività, gli altri casi in cui l´impresa perde i requisiti di iscrizione all´Albo sono i seguenti (si indicano solo i più frequenti): 1. il titolare dell´impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell´impresa; 2. il titolare o i soci non sono personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle specifiche normative per l´esercizio di particolari attività (impiantista, acconciatore, estetista, pulizie, autoriparazione, autotrasporti, ecc.); 3. l´impresa svolge prevalente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale); 4. la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo; 5. ciascun socio accomandatario di S.a.s. o socio unico di S.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti dall´art. 2 della Legge quadro per l´artigianato n. 443/85; 6. l´impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all´art.4 della Legge quadro per l´artigianato n. 443/85. Tutte le pratiche di iscrizioni, modificazioni e cessazioni devono avvenire per il tramite della procedura di comunicazione unica.
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