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Albi, ruoli, registri ed elenchi PDF Stampa E-mail

 

I ruoli per le attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e l’elenco degli spedizionieri sono stati soppressi con decreto ministeriale del 26 ottobre 2011.

In sostanza, dal 12 maggio 2012, chi esercita queste attività non è più tenuto ad iscriversi al ruolo. E’ prevista, invece, un'apposita sezione del REA destinata ad accogliere l'iscrizione delle persone fisiche, non imprese, abilitate all'eserciziodelle attività citate.

Come peraltro chiarisce anche la circolare ministeriale n. 3648/C del 10 gennaio i decreti hanno portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco a registro delle imprese/REA. Quindi nulla è innovato in materia di requisiti professionali e morali. 

 
IL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO (R.E.C.)

Il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) istituito presso ogni Camera di Commercio è stato soppresso dall'articolo 3 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006.


Con l'abrogazione del Registro, chi intende avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve documentare direttamente al Comune di riferimento il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla Legge 287/91.

 
SEMENTI

La produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri richiedeva il rilascio di apposita licenza da parte del Presidente della Camera di Commercio competente per territorio (La Legge n. 1096/71).

La licenza doveva essere richiesta da ogni impresa che svolgeva attività, anche saltuaria, di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, qualunque era l’entità della produzione. Tale licenza veniva richiesta anche ad enti vari, cooperative, associazioni che producevano sementi per i propri associati.

Di recente la licenza è stata sostituita dall'autorizzazione rilasciata dal  Servizio Fitosanitario regionale, così come indicato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 150 art. 12, che abroga l’articolo 2 della Legge 1096/71 (ad eccezione dei commi 7 e 8) .

Pertanto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2007, vengono meno le competenze delle Camere di commercio in materia cementiera.


ALBO PROMOTORI FINANZIARI

Dal 1° gennaio 2009 è operativo l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari, con conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per l’Albo stesso, che avevano sede presso le Camere di Commercio.

L' APF si avvale di 11 Sezioni territoriali presso le Camere di Commercio. La Sezione Territoriale VII è competente per i residenti in Campania e Molise, con sede presso la Camera di Commercio di Napoli, Via Sant’Aspreno, 2.
 
Le nuove
richieste di iscrizione potranno essere inviate o presentate dagli interessati a decorrere dal 1° gennaio 2009 alla competente Sezione territoriale dell’APF.

Per maggiori informazioni e per le nuove disposizioni sulla gestione dell’Albo si rimanda al sito www.albopf.it

L'iscrizione all'Albo è presupposto necessario per chi esercita professionalmente l'offerta “fuori sede” di strumenti finanziari.
Il Promotore Finanziario
(D.Lgs. n. 58/1998) è la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede promuovendo e collocando, presso il pubblico, strumenti finanziari e servizi d'investimento; l'attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo intermediario (S.I.M. o Banca).

Il c.d. Testo Unico della Finanza ha attribuito i compiti di tenuta dell'Albo dei promotori finanziari direttamente all'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari (APF), formato dalle associazioni professionali degli intermediari e dei promotori finanziari. L’APF opera secondo i principi e i criteri stabiliti con regolamento dalla Consob ed è soggetta alla sua vigilanza.


Per informazioni
0874/4711
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Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Aprile 2012 14:37
 





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