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Diritto annuale PDF Stampa E-mail

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che devono versare tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio. La misura del diritto annuale è stabilita annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto.

Chi deve pagare il diritto annuale:
- ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che è stata iscritta o annotata per almeno  un giorno nell'anno stesso;
- le società che risultano in liquidazione;
- le imprese che, pur avendo cessato l’attività, non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove era ubicata la sede al 1° gennaio.
Esempio: se l'impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione.



Chi non deve pagare il diritto annuale

Sono esonerate dal versamento:
-  le imprese in stato di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa al 1° gennaio, a partire  però dall'anno successivo a quello di adozione di tale provvedimento, sempre che non sia autorizzato l’esercizio provvisorio dell'impresa;
- le società cooperative per le quali, al 1° gennaio, sia già stato proposto lo scioglimento d'ufficio previsto dall'articolo 2544 del Codice Civile, a partire dall'anno solare successivo del provvedimento dell'Autorità governativa;
- le imprese in stato di liquidazione volontaria che hanno approvato, prima del 1° gennaio, il bilancio finale di liquidazione e chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre e chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento-   i soggetti iscritti solo al REA - Repertorio Economico Amministrativo (associazioni, fondazioni, enti morali e simili).



Modi e termini per il pagamento
A) Imprese ed unità locali di nuova iscrizione
Le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno versano il diritto annuale in misura fissa al momento dell'iscrizione, o nei 30 gg successivi con modello F24;
B) Imprese ed unità locali già esistenti
Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese al 1° gennaio effettuano il versamento del diritto annuale in unica soluzione con il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

Pertanto:
A) Per le imprese individuali e le società di persone: il 16 giugno è il termine ultimo per il versamento del diritto annuale
B) Per i soggetti IRES (ossia tutti i soggetti - non solo le società – residenti e non residenti, diversi dalle persone fisiche, che possiedono redditi tassabili e che non abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza) si deve distinguere:
- se il bilancio è approvato entro il termine di approvazione dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art 2634 c.c.) la scadenza del versamento è fissata nel giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta;
- se il bilancio è approvato oltre  il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio  la scadenza del versamento sarà entro il giorno 16 del  mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso in cui il bilancio non  sia approvato entro  i termini stabiliti sopra, il versamento è comunque da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. (sull’argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

 

 

 

Data chiusura periodo d’imposta 

Data approvazione bilancio 

Termine per il pagamento 

Termine pagamento con 0,40% 

31/12/2012 (a) 

Entro 4 mesi=30/04/2013

16/06/2013

16/07/2013 

31/12/2012 (a) 

Oltre 4 mesi=30/06/2013

16/07/2013 

16/08/2013

30/04/2013 (b) 

Entro 4 mesi=30/08/2013

16/10/2013 

16/11/2013

30/04/2013 (b) 

Oltre 4 mesi=30/10/2013

16/11/2013 

16/12/2013 

a) periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
b) periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare


Per conoscere nel dettaglio gli importi da pagare leggi la circolare ministeriale e la tabella riepilogativa

 

Esempi:
Società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed esercizio prolungato

Società con esercizio chiuso al 31/12/2012, che approva il bilancio il 22/06/2013: il termine ordinario di versamento è il 16/07/2013, il termine prorogato è il 16/08/2013 con lo 0,40% di interesse corrispettivo;
Società con esercizio chiuso al 31/12/2012, che approva il bilancio il 22/06/2013 in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta del 29/04/2013: il termine ordinario di versamento è il 17/06/2013, il termine prorogato è il 16/07/2013 con lo 0,40% di interesse corrispettivo;
Società con esercizio chiuso al 31/12/2012, che approva il bilancio il 03/07/2013 con precedente assemblea deserta del 29/06/2013: il termine ordinario di versamento è il 16/07/2013, il termine prorogato è il 16/08/2013 con lo 0,40% di interesse corrispettivo.
 




Società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare ed esercizio prolungato

Nel caso in cui la società chiuda l’esercizio in data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte.
Esempio: esercizio chiuso al 31/03/2013, versamento del diritto annuale 2013 entro il 16/09/2013 (si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi).
Esempio:esercizio chiuso al 31/10/2013, versamento del diritto annuale 2013 entro il 16/04/2014(si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi).
Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell’esercizio le scadenze rimangono invariate, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 16/10/2013 e 16/05/2014.

 



Termini di versamento

Per termine ordinario di versamento si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese di vecchia iscrizione (DPR 435/2001 commi 1 e 3). Per la maggior parte delle imprese è il 16 giugno di ogni anno, mentre per le imprese o unità locali di nuova iscrizione detto termine viene definito di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.


Per termine prorogato si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno in corso (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività produttive). La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata senza arrotondamenti. Detta maggiorazione va versata anche in caso di compensazione con altri tributi.



Foglio di calcolo per il Diritto Annuo 2013

Foglio di calcolo per il Ravvedimento Operoso 2012 con proroga

Foglio di calcolo per il Ravvedimento Operoso 2012 senza proroga

Termini per la conclusione del procedimento

Rimborsi pagamenti diritto annuale non dovuto: 30 gg
Emissione ruoli per la riscossione coattiva del diritto annuale; gestione del dopo ruolo esattoriale; verifica conto giudiziale; aggiornamento archivio dei verbali di inesigibilità: entro 1 anno dalla data di scadenza del diritto annuale o dalla data di contestazione del verbale
Gestione Ruoli diritto annuale:istruttoria delle istanze di sgravio avanzate dai contribuenti: 30 gg
Gestione Ruoli diritto annuale: istruttoria delle domande di discarico avanzate dal concessionario: 30 gg
Gestione ruoli attività sanzionatorie: 30 gg

 

  


 
  


 

 
 
APPROFONDIMENTI

Modalità di versamento del diritto annuale sospeso per effetto degli eventi sismici del 31 ottobre 2002


Regolamento Diritto Annuale
Informativa 2013 alle imprese iscritte nella sezione "ordinaria"
Informativa 2013 alle imprese iscritte nella sezione "speciale"
Termini per la conclusione del procedimento
Definizione di fatturato e determinazione base imponibile
MODELLO IRAP 2011 - Quadro IC - Società di capitali
MODELLO IRAP 2011-Quadro IQ – Persone fisiche
MODELLO IRAP 2011 - Quadro IP - Societa' di persone
CONTRIBUENTI MINIMI
MODALITA’ DI CALCOLO E DI ARROTONDAMENTO
Modalità di compilazione del modello F24
Modello compilabile F24 (per pagamenti non telematici) 
Ravvedimento operoso
Compensazioni
Rimborsi
Sanzioni


MODELLI
Modello rimborso Diritto Annuale erroneamente versato
Modello discarico Diritto Annuale


 NORMATIVA 

Circolare Ministeriale 2013
Decreto Ministeriale 2011
Decreto Ministeriale 2010
Decreto Ministeriale 2009
Decreto Ministeriale 2008
Decreto Ministeriale 2007



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ARCHIVIO NOTIZIE:

14/06/2011 - Diritto annuale: tutti i dettagli sugli importi da pagare

13/0672011 - Diritto annuale: slittano i termini di versamento

05/01/2011 - Importi del diritto annuale per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 2011

15/06/2010 - Diritto annuale 2010: pagamento entro il 16 giugno con gli stessi importi del 2009

12/03/2010 - Sisma 2002: c’è tempo fino al 16 ottobre 2010 per  il “ravvedimento operoso lungo“

22/07/2009 - Diritto annuale 2009 - Imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti


 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Maggio 2013 16:07
 





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